L’impresa, ai sensi del Decreto 22 Gennaio 2008 n. 37
recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione dei seguenti impianti di cui all’Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:
- Lettera A impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
- Lettera B impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- Lettera C impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- Lettera D impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- Lettera E impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- Lettera F impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- Lettera G impianti di protezione antincendio;